NUOVO STATUTO
18 febbraio 2018
Preambolo
Nel 1988 veniva
fondata a Camaldoli la “Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane
in Italia” (FEDERAEC). La sua durata è illimitata. La sede legale è
presso la Foresteria del Monastero di Camaldoli (Comune di Poppi).
La Federazione è membro dell’ “International Council of Christians
and Jews” (ICCJ).
STATUTO DELLA
FEDERAZIONE DELLE AMICIZIE EBRAICO-CRISTIANE IN ITALIA
1.
Sono membri della
Federazione le Associazioni di Amicizia Ebraico-Cristiana (AEC)
firmatarie del presente Statuto, e le AEC che vi aderiranno. Alla
quota di iscrizione contribuiscono annualmente in ugual misura tutte
le AEC aderenti alla Federazione. Il patrimonio della Federazione è
costituito inoltre da eventuali donazioni o entrate da Enti pubblici
o privati. Per aderire alla Federazione ciascuna AEC deve: a)
presentare domanda scritta al Presidente della Federazione; b)
aderire alle finalità statutarie. La domanda di adesione è approvata
dal Consiglio dei delegati. Ciascuna AEC decide in autonomia della
propria struttura e delle sue attività ed è responsabile del proprio
bilancio.
2.
Scopo fondamentale
della Federazione è di favorire e sviluppare la conoscenza, la
comprensione, il rispetto e l’amicizia tra Ebrei e Cristiani in una
prospettiva di apertura e di dialogo con le religioni e gli uomini
tutti, al fine di creare una convivenza umana dalla quale sia
esclusa per sempre ogni forma di incomprensione e di odio. La
Federazione si impegna a combattere l’antigiudaismo,
l’antisemitismo, il razzismo e l’intolleranza in ogni loro
manifestazione. La Federazione può organizzare convegni e promuovere
incontri e viaggi culturali. La Federazione potrà stabilire rapporti
di collaborazione con altre Associazioni che, in Italia o
all’estero, perseguano analoghi scopi.
3.
La Federazione
esclude nel suo agire ogni tendenza al sincretismo religioso e ogni
forma di proselitismo; non richiede ai propri aderenti alcuna
rinuncia alle proprie credenze; non esige né esclude alcuna
appartenenza religiosa o ideologica, chiede disponibilità al dialogo
e all’ascolto reciproco, e l’abbandono di ogni pregiudizio e
intolleranza.
4.
Compito della
Federazione è promuovere la nascita di nuove AEC. Essendo di
fondamentale importanza diffondere i principi e il metodo del
dialogo attraverso opportune attività e incontri, le AEC possono
essere fondate anche nelle realtà in cui non vivono ebrei, purché in
relazione con l’AEC più vicina geograficamente, nella quale siano
presenti in modo attivo soci ebrei, o con la Federazione.
5.
Sono organi della
Federazione: il Consiglio dei delegati, il Comitato di presidenza e
il Presidente. Il Consiglio dei delegati è costituito dai Presidenti
di ciascuna AEC formalmente costituita o da un suo sostituto. Il
Consiglio dei delegati elegge il Presidente e il Comitato di
presidenza formato, oltre che dal Presidente, da un Vicepresidente,
un Segretario e un Tesoriere. Possono candidarsi a tali cariche
tutti i soci delle AEC aderenti alla Federazione, regolarmente
iscritti all’AEC di appartenenza. Il Presidente della Federazione e
il Comitato di presidenza sono eletti per due anni, eventualmente
rinnovabili. La loro elezione avviene a scrutinio segreto a
maggioranza dei voti dei presenti fisicamente o per delega. La
seduta elettorale è presieduta dal Consigliere più anziano di età
che non sia candidato. Il Presidente della Federazione ha funzione
di coordinamento e di rappresentanza. Il Consiglio dei delegati è
convocato dal Presidente due volte l’anno: a dicembre secondo
consuetudine a Camaldoli e entro il mese di maggio per
l’approvazione del conto economico; delibera validamente a
maggioranza semplice. Il Consiglio dei delegati può essere convocato
in via straordinaria dal Presidente o dalla maggioranza del
Consiglio dei delegati. L’anno sociale inizia il 1° gennaio e
termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Tesoriere predispone il
rendiconto economico che deve essere approvato dal Consiglio dei
delegati entro il mese di maggio.
6.
Il Consiglio dei
delegati, oltre a quanto stabilito all’art.1 : a) verifica l’operato
del Presidente e contribuisce ad elaborare e approvare il programma
di attività da realizzare in nome della Federazione; b) approva il
rendiconto economico e sociale; c) stabilisce la quota di adesione
alla Federazione.
7.
Almeno 60 giorni
prima della scadenza del biennio, il Presidente della Federazione
convoca secondo consuetudine nell’incontro di Camaldoli il Consiglio
dei delegati allo scopo di deliberare le nuove cariche.
Su quanto non
compreso nel presente Statuto il Consiglio dei delegati delibera a
maggioranza. Eventuali modifiche o integrazioni allo Statuto
richiedono la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio dei
delegati.
Firenze, 18 febbraio 2018 – 3 adar 5778